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Il suicidio assistito – Autodeterminazione

Il suicidio assistito – Autodeterminazione

In questi giorni la notizia che ha riempito i tabloid è incentrata sul suicidio assistito delle sorelle, gemelle, Alice e  Ellen Kessler, unite nella gravidanza, nella vita e insieme hanno deciso la loro dipartita. Quasi come in un racconto fantasy rosa dalle tinte noir, hanno deciso, alla soglia dei loro 89 anni, di continuare il viaggio legate in modo indissolubile dal quel cordone ombelicale ormai invisibile ma con una tenacia senza pari.

Diventate famose, in Italia agli albori delle iniziali trasmissioni RAI in uno dei primi varietà show trasmessi, hanno subito incantato e incatenato animi e pensieri, con quelle chilometriche gambe in bella vista e quel sorriso aperto e illuminante. Muovendosi all’unisono, come legate da un filo impalpabile (chissà forse proprio quel cordone che le legava l’una all’altra), incantavano una platea che sperimentava il tubo catodico.

 

Come in un copione teatrale, la scena fissata per il 17 novembre 2025, si è svolta a Gruenwald vicino Monaco di Baviera. Come nelle migliori pagine di Shakespeare il finale è andato come doveva, ma tutte le pagine del libro sono state scritte e seguite alla lettera dalle sorelle.

Qui entriamo nel nocciolo della questione, cercando di analizzare, non tanto l’accaduto dove ognuno in piena libertà può esprime il suo parere, ma l’iter che si deve seguire e i paesi dove e in che modo si rende possibile l’effettuazione di tale evento.

Partiamo proprio dalla Germania, teatro di questo triste evento. In questo Paese il suicidio assistito, è concesso solo dietro il verificarsi di determinate circostanze: – agire responsabilmente, manifestazione palese della propria volontà, avere la capacità giuridica, “agire responsabilmente e di propria spontanea volontà”, si deve essere maggiorenne, deve esserci “margine sufficiente affinché un individuo possa esercitare il proprio diritto a una morte autodeterminata” e decidere di “porre fine alla propria vita secondo i propri termini”, deve essere in grado di intendere  e di volere.

Altro punto principale è dato dal divieto, all’assistente/medico (in questo caso sarebbe eutanasia), di eseguire personalmente l’atto che provoca la morte. Quindi deve essere “il paziente” ad  aprire la valvola, il medico deve solo preparare il mix di farmaci.

Anche se non è in essere una legislazione specifica sul tema, la Corte Costituzionale tedesca nel 2020, con una sentenza ha avvallato la legittimità della scelta se sussistono i parametri sopra elencati.

Sui media tedeschi viene riportato come le sorelle abbiamo effettuato tutto l’iter in maniera impeccabile, hanno ricevuto la visita di un legale che doveva accertarsi che la loro decisione fosse maturata da un tempo sufficiente, che fossero libere di decidere per loro stesse e non soffrissero di malattie psichiatriche.

I Paesi europei dove il suicidio assistito è legale.

Al contrario di quanto enunciato sopra non basta essere o avere i requisiti per potere effettuare il suicidio assistito. È necessario che ci sia anche una norma, una legge, una sentenza che depenalizzino l’atto, anche in caso di conclamata autodeterminazione.

In Europa sono diversi gli orientamenti dei Paesi sul tema e spesso è prevista una netta demarcazione tra eutanasia (quando un medico somministra direttamente il farmaco letale) e suicidio assistito (quando è il paziente stesso ad auto-somministrarsi il farmaco).

I Paesi Bassi sono stati i primi al mondo a depenalizzare l’eutanasia nel 2002, segue il Belgio, unico in UE dove anche gli stranieri possono esercitare la propria scelta. Nel 2021 è la volta della Spagna, la legge regolamenta sia l’eutanasia attiva che il suicidio assistito a determinate condizioni.

La Svizzera è stata la prima al mondo a legittimare, sempre a certe condizioni, il suicidio assistito.  In egual modo è legale anche in Lussemburgo dal 2009, in Austria dal 2022 e in Portogallo dal 2023.

Quindi rilevata la netta differenza tra le due “Pratiche”, ovvero Eutanasia e Suicidio assistito, nel primo caso è il medico a effettuare la somministrazione del farmaco, nel secondo è il richiedente a aprire la valvola, sollevando di fatto, il medico, dal puro gesto manuale. E ancora si deve sottolineare che non fanno parte del concetto di eutanasia né l’astensione o la sospensione di trattamenti (regolata in Italia dalla Legge 219/2017) non più utili, né la sedazione palliativa profonda.

Allo stesso modo, non va confusa con l’eutanasia la scelta di rinunciare all’accanimento terapeutico, cioè a interventi sproporzionati e gravosi che prolungano la vita senza alcun beneficio reale.

https://www.elle.com/it/magazine/a63733090/toscana-suicidio-assistito-legge-2025/

L’eutanasia in Italia è di fatto vietata. Come da Sentenza 242/2019 della Corte Costituzionale è però previsto il ricorso al suicidio medicalmente assistito e solo a seguito di quattro requisiti di seguito elencati:

  • L’effettiva presenza di una patologia irreversibile;
  • Una grave sofferenza fisica e psichica;
  • La piena capacità di prendere decisioni libere e consapevoli;
  • La dipendenza da trattamenti di sostegno vitale.

Non esiste una legge o una norma nazionale che disciplini, chiaramente, modi e modalità,  tempistica, procedure per accedere per accedere al suicidio assistito.

Sembra che la prima legge regionale sul fine vita sia stata approvata dalla Toscana, stabilendo linee guida idonee a garantire l’accesso al suicidio assistito nel rispetto della sentenza costituzionale del 2019 e  definendo i requisiti, i tempi e le modalità operative. Viene spontaneo definire questa regione un’apripista, in considerazione che è stata anche la prima (allora era uno Stato), il 30 novembre 1786  a abolire la pena di morte con il “Codice leopoldino”.

https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2019/242

Questa sentenza prende spunto e viene pronunciata a seguito di un caso che fece scalpore. F.A. dj Fabo a seguito di un incidente stradale divenne tetraplegico e, rimanendo nel pieno delle sue capacità intellettive, decise di ricorre al suicidio assistito in una clinica svizzera nel 2017.

Anche in Italia è fondamentale che si verifichino alcune condizioni:

  • la persona dev’essere in grado di autodeterminarsi;
  • dev’essere affetta da una patologia irreversibile che provoca sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili;
  • dev’essere dipendente da trattamenti di sostegno vitale.

L’Associazione Luca Coscioni denuncia l’Italia a essere l’unico paese che pretende il requisito dei trattamenti di sostegno vitale per accedere al suicidio assistito, pretesa di fatto limitante per alcune patologie anche in stato terminale, come per i pazienti oncologici, che non diventano, in senso stretto, dipendenti da un trattamento di sostegno vitale.

Nella elencazione dei requisiti sopra elencati, c’è una condizione che mette tutti d’accordo, ovvero la capacità di “autodeterminazione personale”.

Oggi si sente parlare sempre più spesso di autodeterminazione, ma cosa è?

  1. L’atto con cui una persona si determina secondo la propria volontà e le proprie regole; è espressione della libertà dell’uomo, e quindi della responsabilità e imputabilità di ogni suo volere e azione.
  2. intern. (autodeterminazione dei popoli (o assol. autodeterminazione)) possibilità riconosciuta ai popoli di decidere della propria condizione politica.

Questo cita il vocabolario; ma in parole povere: essere liberi di scegliere e artefici delle proprie azioni, trovando la sua applicazione negli ambiti della vita, basando le proprie regole su una profonda coscienza di sé, dei propri valori, delle proprie inclinazioni, delle proprie risorse, dei propri limiti, dei propri diritti e dei propri doveri.

Resta fermo il punto che l’autodeterminazione è una condizione sine qua non utile e utilizzabile non solo per il suicidio assistito ma nella vita di tutti i giorni, in ambito lavorativo, familiare, ludico e perché nella scelta di morire. Un autodeterminato sa quello che vuole e quello che vale.

Tralasciando e rimandando ai posteri l’ardua sentenza su casi in cui il “paziente” non è in grado di muoversi per portare a termine il suicidio assistito, e dovendo per forza di cose, trovare chi agisce per lui – eutanasia – mettendo di fatto l’esecutore davanti a un fattore personale e fortemente etico (omicidio, e vale anche per l’esecutore della pena di morte in quegli Stati dove ancora sussiste), potremmo concludere affermando, aldilà di ogni concetto etico, politico o religioso, che qualora sussistesse la, forse unico dato reale, capacità di intendere e di volere e in completa autodeterminazione, la scelta di porre fine alla propria vita non dovrebbe essere in nessun caso ostacolata.

Giuseppe Filippi

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